Mer. Ago 12th, 2026

Contratti pubblici e tutele: le novità del Codice appalti

Il Decreto correttivo rafforza le misure giuslavoristiche, con importanti ricadute per il settore del verde pubblico e per l’applicazione dei Ccnl di riferimento

Francesco Lilli rubrica assoverde

Tra le modifiche introdotte al Codice dal d.lgs. 209/24, si segnalano quelle relative alle tutele lavoristiche, con indubbie ricadute anche per il settore del verde pubblico, che ha sempre rivestito – purtroppo – carattere solo “ancillare” rispetto a quello edile, nella considerazione del Legislatore.

Le novità del Decreto correttivo

In primo luogo, gli artt. 2 e 73 del cosiddetto decreto correttivo hanno:

  • modificato l’art. 11 (“Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti”);
  • inserito l’allegato I.01, che disciplina i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre, del Ccnl e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, e le modalità per la verifica dell’equipollenza dei contratti.

I nuovi affidamenti

Le modifiche provano a risolvere una problematica su cui si è confrontata la giustizia amministrativa dopo l’entrata in vigore del Codice del 2023. Si segnala, ad esempio, la sentenza del Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 1° ottobre 2024, n. 773. Con detta pronuncia i giudici amministrativi hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, un’impresa può mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alla contrattazione collettiva si collocherebbe in altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva, giuridica ed economica, sussistano i seguenti requisiti:

  • il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia eccessivamente inferiore a quello del CCNL individuato dalla stazione appaltante;
  • vi sia corrispondenza, o almeno confrontabilità, tra le previsioni del CCNL applicato e le prestazioni oggetto dell’appalto.

Obbligatorio indicare il contratto collettivo

contratti pubblici nel settore del verde pubblico
Foto: iStock

Come detto, con l’art. 2 cambiano i commi 2, 3 e 4 e si introduce il 2-bis all’art. 11 del Codice. La norma amplia il perimetro degli atti di gara in cui le stazioni appaltanti devono indicare il Ccnl di riferimento (nei documenti iniziali di gara e nella “decisione a contrarre”), anche con il criterio dell’attività prevalente.

L’individuazione deve avvenire rispettando il comma 1 dell’art. 11 e le disposizioni nel nuovo allegato I.01.

Quando applicare altri Ccnl

Il comma 2-bis prevede che le stazioni appaltanti individuino un ulteriore Ccnl in quattro condizioni: le attività da svolgere devono essere scorporabili, secondarie e accessorie; devono essere differenti da quelle prevalenti oggetto di appalto; non devono superare la soglia del 30%; le attività scorporabili devono rappresentare una categoria omogenea.

Appalti complessi 

La novella reperisce le richieste circa l’applicazione dell’art. 11 del Codice, caratterizzate da una pluralità di prestazioni (si pensi ai Global service o agli appalti misti o complessi), eseguibili da imprese raggruppate o subappaltabili. Correlativamente, l’art. 41 del Correttivo prevede all’art. 119 del Codice che “nei casi di cui all’articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis”.

Contratto di settore

Sotto tale specifico profilo, dunque, la presenza nel quadro economico dell’intervento dedotto in gara di prestazioni (di lavoro e/o di servizi) riconducibili al comparto del verde pubblico, non dovrebbe più subire il sistematico assorbimento (meglio: dissolvimento) nella prestazione principale d’appalto (quasi sempre quella edile), ma conservare la propria autonomia e rilevanza, con la conseguenza di valorizzare detta categoria di prestazioni e preservare l’applicazione dei Ccnl di riferimento (florovivaistico etc.) nei confronti delle maestranze impiegate.

Nuovi criteri di valutazione

codice appalti nel verde pubblico
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Non a caso, altre modifiche sono previste anche nel nuovo allegato 1.01, nella parte relativa alla verifica di equivalenza delle tutele del diverso CCNL indicato dal concorrente. Tra i parametri per la valutazione di equivalenza economica e normativa dei contratti collettivi di lavoro, circa le componenti fisse della retribuzione globale annua, sono ricomprese anche le seguenti voci: “n) obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici (…); o) previdenza integrativa; p) sanità integrativa

Un elemento di incertezza

Si prevede, inoltre, che gli scostamenti rispetto a dette voci si considerano “marginali”, nell’ambito della valutazione di equivalenza, se il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del CCNL indicato nel bando di gara o nella lettera di invito.

La previsione dell’art. 72, comma 2 lett. a) del Correttivo, secondo cui l’allegato I.01 potrà essere abrogato o sostituito con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, introduce, tuttavia, un elemento di incertezza, che non aiuta l’esigenza di un quadro normativo chiaro e definitivo sulla tematica.

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Clausole sociali

Ulteriori disposizioni di tutela giuslavoristica riguardano poi le modifiche introdotte in relazione all’applicazione della clausola sociale disciplinata dall’art. 57 del Codice. In particolare, l’art. 21 del Correttivo riscrive il comma 1 della norma, stabilendo che le stazioni appaltanti, per gli affidamenti di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, debbano inserire nei bandi di gara e negli inviti specifiche clausole sociali orientate, tra l’altro, a:

  • pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
  • l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità all’art. 11 del Codice.

Stop all’uso dei contratti edili

La corretta applicazione della norma dovrebbe indurre le stazioni appaltanti pubbliche a porre più attenzione nell’individuare le prestazioni in affidamento, evitando facili generalizzazioni che determinano l’applicazione indifferenziata dei contratti edili, mortificando le specificità di altri settori, in particolare quello del verde pubblico, alterando le dinamiche concorrenziali e le tutele giuslavoristiche nei confronti delle maestranze.

SCRIVE PER NOI

Francesco Lilli
Avvocato amministrativista, esperto in contrattualistica pubblica, appalti e servizi pubblici locali, con particolare attenzione ai profili giuslavoristici e al settore del verde pubblico. Svolge attività di consulenza e assistenza legale per imprese, enti e associazioni di categoria, occupandosi di normativa sui contratti pubblici, concorrenza e organizzazione dei servizi